Turismo sostenibile

PIRT – Progetti integrati di rete territoriale (turismo sostenibile)


Bando n. 03/2018

Scadenza: 31 Luglio 2018

Il presente bando è finalizzato a sostenere la realizzazione di PROGETTI INTEGRATI DI RETE TERRITORIALE (PIRT) nel settore turistico. 

Ad essi devono partecipare, contemporaneamente e in forma congiunta, più soggetti, ciascuno dei quali realizza un intervento nella propria azienda (beneficiari diretti) non soltanto per conseguire un proprio vantaggio diretto, ma anche per favorire la competitività della rete nel suo complesso e, indirettamente, di tutte le imprese che vi aderiscono. Fra i partecipanti possono esserci anche aziende che non richiedono il contributo (beneificiari indiretti) ma che sottoscrivo un accordo di rete duraturo, contribuendo a potenziare la rete e beneficiando di ricadute positive per la propsia attività.

Secondo quanto previsto dal PSL, il bando prevede la presentazione di “Progetti Integrati di Rete Territoriale” (PIRT) nell’ambito dei settori strategici prioritari individuati nella strategia del PSL, ovvero: turismo, agricoltura (per interventi di diversificazione dell'attività agricola volti all'accoglienza in fattoria).

 

A seguito del periodo di stop forzato causato dall’emergenza pandemica da COVID 19, il GAL,con decisionedel Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2020, ha deliberato lapossibilità di presentare un’ulteriore domanda di proroga per un periodo massimo di 180 giornioltre a quelle già previste dal presente paragrafo. Le modalità di trasmissione sono invariate: la domanda dovrà essere presentataminimo 10 giorni prima dell’attuale scadenza dei termini per la realizzazione degli investimentiesclusivamente tramite portale SIAP, dovrà essere debitamente giustificatae l’approvazione sarà subordinata ad istruttoria di ammissibilità da parte del GAL. 

Beneficiari 

Operazione 6.4.1. La domanda di sostegno deve essere presentata dal titolare dell’azienda.
Il PSR 2014-2020 definisce quali beneficiari: agricoltori o coadiuvanti familiari dell’agricoltore che
diversificano la loro attività avviando attività extra agricole (Per “coadiuvante familiare” si intende un
soggetto, che non riveste la qualifica di titolare, di imprenditorie, di socio o di contitolare dell’azienda e
neppure di lavoratore dipendente, ma che è comunque stabilmente dedito alla attività agricola nella
azienda agricola di cui è titolare un famigliare. Il “coadiuvante familiare” è iscritto come tale negli
elenchi previdenziali).
È necessario per le aziende agricole richiedenti (senza distinzione tra aziende agricole condotte da
persone fisiche e aziende agricole condotte da società o società cooperative) il possesso di partita
IVA riferita al settore dell’agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai
sensi della normativa di settore, l’iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA. La produzione
deve essere compresa nell’allegato I del Trattato dell’Unione Europea. L’attività agricola svolta deve
avere carattere imprenditoriale e professionistico, finalizzato alla commercializzazione dei prodotti
agricoli ottenuti; non è comunque necessario il possesso dei requisiti definiti dal D. Lg. 99/2004 e
successive integrazioni e modificazioni per la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.

Operazione 6.4.2. Sono beneficiari della presente Operazione le
– micro e piccole imprese non agricole definite ai sensi della raccomandazione CE 2003/361 e
decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 19 Aprile 2005
– associazioni dotate di partita IVA, bilancio e che esercitano attività di impresa. L’effettivo
esercizio dell’attività di impresa, in conformità con la normativa di settore, sarà oggetto di verifica di
ammissibilità in sede di istruttoria tramite la consultazione della visura camerale, dell’ultimo bilancio
approvato e l’eventuale richiesta di ulteriore documentazione comprovante,
attive nel settore del turismo, dei servizi correlati e della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti artigianali di interesse turistico, che sostengono l’onere finanziario degli investimenti.
Definizioni:
– Piccola impresa: impresa che occupa meno di 50 effettivi e realizza un fatturato annuo e/o un totale
di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR (art. 2 c. 2 dell’Allegato I del Reg. (UE) 702/2014).
– Microimpresa: impresa che occupa meno di 10 effettivi e realizza un fatturato annuo e/o un totale di
bilancio annuo non superiore a 2 milioni di EUR (art. 2 c. 3 dell’Allegato I del Reg. (UE) 702/2014).

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PIRT - Progetti integrati di rete territoriale nel settore del turismo sostenibile