Organi di indirizzo politico-amministrativo
Organi di indirizzo politico-amministrativo
Riferimenti normativi:
D.lgs. 33/2013, Art. 14 e ss.mm.ii. (Cfr. D.Lgs 97/2016)
Ai sensi del D.lgs. 33/2013, Art. 14 e ss.mm.ii. (Cfr. D.Lgs 97/2016), le informazioni ivi indicate non vengono pubblicate in quanto gli incarichi agli amministratori sono stati attributi a titolo gratuito.
Ai sensi dello Statuto:
Art. 14 – Organi della Società
Sono organi della società consortile:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
d) il Collegio Sindacale
Art. 15 – Assemblea dei soci
L’Assemblea è costituita da tutti i soci consorziati che risultino iscritti nel libro dei soci.
Le Assemblee dei soci sono convocate dall’organo di amministrazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano con sottoscrizione di ricevimento, fax e comunque con ogni mezzo idoneo a dar prova dell’avvenuto ricevimento, spedito all’indirizzo risultante dal libro soci.
Le formalità ed i termini di convocazione di cui al primo comma possono non essere osservati nel caso di Assemblea totalitaria.
Nella lettera di convocazione devono essere indicati il luogo di svolgimento dell’Assemblea, che potrà essere anche fissato in una sede diversa da quella sociale, purché nell’ambito territoriale di uno dei Comuni facenti parte del G.A.L. Montagne Biellesi, il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Potranno essere contestualmente indicate il luogo, il giorno, l’ora dell’adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci. In caso di assenza o di impedimento, l’assemblea eleggerà il proprio presidente a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell’Assemblea, per la redazione del relativo verbale, nomina un segretario tra gli intervenuti, salvo che a ciò non debba provvedervi un notaio, nei casi previsti dalla legge.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci, in regola con il versamento delle quote.
Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all’Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, mediante delega scritta conferita nel rispetto delle norme del Codice Civile, con precisazione che ciascun socio può farsi rappresentare solo da un altro socio, che comunque non potrà rappresentare più di due soci oltre a se stesso.
In particolare spetta all’assemblea:
a) approvare il bilancio e la relazione sulla gestione;
b) nominare gli amministratori e determinare l’entità dell’eventuale gettone di presenza;
c) nominare il presidente del Consiglio di Amministrazione qualora la nomina non venga demandata al Consiglio di Amministrazione;
d) nominare, nei casi previsti dalla legge, i sindaci e il presidente del collegio sindacale;
e) approvare il piano pluriennale di attività della società consortile;
f) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
g) determinare, anno per anno, l’entità dei contributi da chiedere agli associati e le spese di funzionamento della società consortile approvando un budget.
Art. 16 – Diritto di voto
Ogni socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Le decisioni dei soci saranno adottate esclusivamente con il metodo assembleare.
Art. 17 – Costituzione dell’Assemblea e validità delle deliberazioni
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
Essa delibera a maggioranza assoluta.
Tuttavia per le modificazioni dello statuto, per le deliberazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione in funzione dell’ingresso di nuovi soci, per deliberare sul versamento di contributi in denaro da parte dei soci consorziati, l’assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato e la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori, sulle decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sul cambiamento dell’oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo di società e sulla fusione, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio G.A.L., le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in prima convocazione almeno i 3/4(tre quarti) del capitale sociale, ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.
Spetta al Presidente dell’Assemblea stabilire, di volta in volta, le modalità di votazione.
Le deliberazioni dell’assemblea dei soci, prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.
Art. 18 – Organo di amministrazione
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 11 (undici) membri eletti dall’Assemblea, di cui 5 (cinque) individuati su proposta della componente pubblica e 6 (sei) su proposta della componente privata.
I membri dell’organo amministrativo possono essere anche non soci; essi devono essere espressione diretta dei soci, durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e revocabili in qualsiasi momento per giusta causa.
La decadenza, l’impedimento, le dimissioni o la revoca dalla carica rivestita nell’ente rappresentato comporta la decadenza da Amministratore della Società.
Sempre che non vi abbia provveduto l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, alla prima adunanza, elegge tra i suoi componenti un Presidente ed un Vicepresidente, che sostituirà il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Il Consiglio di amministrazione potrà eventualmente nominare anche un Comitato esecutivo ed uno o più Amministratori delegati, determinandone i poteri ai sensi dell’art. 2381 C.C.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.
L’organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti. Per la nomina di procuratori speciali valgono le competenze sopra stabilite per il compimento dello specifico atto per il quale la procura viene conferita.
Agli amministratori potrà essere assegnato un gettone di presenza, la cui entità verrà determinata dall’assemblea in occasione della nomina o con apposita decisione.
Art. 19 – Poteri del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, eccetto quanto riservato dalla legge o dallo statuto all’Assemblea, e potrà compiere tutti gli atti che riterrà utili per il conseguimento dell’oggetto sociale.
In particolare:
a) delibera sull’ammissione, esclusione e recesso dei soci;
b) predispone il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea e la relazione sulla gestione, se richiesta dalla legge;
c) propone all’assemblea il piano pluriennale di attività;
d) approva i regolamenti relativi alla struttura organizzativa della società consortile nonché l’attuazione di specifiche e straordinarie iniziative;
e) provvede all’assunzione di personale e ne determina il trattamento normativo ed economico;
f) costituisce commissioni di studio, comitati tecnici e gruppi di lavoro;
g) conferisce cariche per la realizzazione di studi ed indagini secondo le direttive del programma generale approvato dall’assemblea, provvedendo alla designazione di consulenti ed esperti, determinandone i compensi;
h) stabilisce l’entità del contributo dovuto per i servizi specifici eseguiti per conto degli aderenti;
i) cura, con più ampi poteri, la gestione ordinaria e straordinaria della società consortile;
l) propone all’assemblea, anno per anno, l’entità del contributo degli associati e le spese per il funzionamento della società consortile.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione cura l’esecuzione delle deliberazioni consiliari, l’eventuale Vicepresidente è investito di identici poteri da esercitarsi in funzione vicaria, gli amministratori delegati hanno le attribuzioni loro conferite con apposita delega.
Art. 20 – Funzionamento del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputa necessario o su richiesta motivata di almeno quattro dei suoi componenti.
La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o dal Vicepresidente, a mezzo fax, telegramma, raccomandata a mano o posta elettronica certificata da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione a ciascun amministratore e sindaco effettivo, indicante il giorno e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Nei casi di urgenza è ammessa la convocazione con invio almeno due giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o audiovideoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Il luogo della riunione può anche essere diverso dalla sede sociale, purché nell’ambito territoriale di uno dei Comuni facenti parte del G.A.L. Montagne Biellesi.
Il Consiglio di amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e a maggioranza assoluta dei presenti.
Ogni deliberazione del Consiglio di Amministrazione, deve risultare in apposito verbale, trascritto nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione a cura del Presidente, che può farsi assistere da un segretario, anche estraneo al Consiglio.
Art. 21 – Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante della società consortile anche in giudizio, convoca e presiede l’assemblea ed il Consiglio di Amministrazione, cura l’esecuzione delle delibere adottate e firma gli atti della società consortile.
In caso di assenza, impedimento o “vacatio”, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio, e gli amministratori delegati, hanno la facoltà di nominare direttori, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, compresi i mandati alle liti, determinandone poteri, funzioni e retribuzioni.
La firma e la legale rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio sono attribuite singolarmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza, impedimento o “vacatio”, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato o, in mancanza, al consigliere più anziano di età.
In tale caso la firma del Vice Presidente, se nominato, o del consigliere più anziano di età fa piena fede dello stato di assenza, impedimento o “vacatio” del Presidente.
La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, direttori, institori e procuratori nei limiti dei poteri determinati dall’organo amministrativo nell’atto di nomina.